Marchio:
E’ costituito da un’ape stilizzata ad ali aperte con corona sopra la testa, circoscritta in un cerchio su fondo arancione, e dalla scritta sottostante “realmiele”. E’ stigma di un prodotto unico, e perciò degno di re, non solo per le sue caratteristiche di alimento salutare, ma soprattutto per le sue doti di freschezza, genuinità e certezza di origine garantite dal presente disciplinare e dagli apicoltori che vi aderiscono. Il miele, come ogni altro prodotto dell’alveare, contrassegnato da questo marchio, non è mai standardizzato od omogeneizzato, ma solo uguale a se stesso, cioè sempre diverso come l’ape lo crea, a seconda delle stagioni e dei territori di pascolo, della prevalenza delle fioriture. Unico, appunto: “realmiele”.Questo marchio può essere usato, previa richiesta alla Cooperativa Apicoltori Marchigiani (COAM), organizzazione pilota della Libera Associazione Produttori Italiani Miele (LAPIM) che lo ha promosso, registrato e ne è prima aderente, da apicoltori residenti nella Comunità Europea. È riferito primariamente al miele, ma è posto a garanzia di ogni altro prodotto dell’alveare, come la pappa reale, il polline, la propoli, la qualità ed eccellenza dei quali sono risultato dell’osservanza del presente disciplinare.
Norme per la conduzione degli alveari e della produzione del miele.
Il miele, contrassegnato dal marchio di cui al precedente articolo, deve essere prodotto tenendo conto delle seguenti norme:
a) Gli alveari non debbono essere sottoposti a trattamenti anti-varroa contenenti principi attivi chimici e tanto meno tossici; sono consentiti trattamenti con oli essenziali, sali o acidi autorizzati, da agosto a dicembre e sempre in assenza di melario.
b) È vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature, negli alveari e nel laboratorio, non idonei dal punto di vista igenico-sanitario o comunque in grado di compromettere la salute delle api e la salubrità del miele (vernici, plastiche non alimentari, materiali fumiganti contenenti colle o fibre sintetiche, maturatori e smielatori non in acciaio inox, ecc.).
c) Possono essere sottoposti a smielatura solo quei favi del melario che non hanno ospitato covata.
d) L’estrazione del miele deve essere effettuata solo tramite centrifugazione o percolazione.
e) È vietato qualsiasi intervento sul miele che ne possa causare una modificazione della struttura fisica naturale, a garanzia della verginità e integralità del prodotto, che deve mantenere per l’alimentazione umana le stesse caratteristiche del miele conservato negli alveari come scorta a disposizione delle api.
f) Per favorire l’invasettamento è consentito mantenere nel laboratorio una temperatura di 30 – 35 °C o, i casi eccezionali e sotto il controllo della commissione del Marchio intervenire con trattamento termico inferiore ai 40 °C per meno di 24 ore.
g) Sono consentite miscelazioni tra mieli provenienti da diverse località immediatamente dopo la smielatura e quindi ancora allo stato liquido, purché prodotto da apicoltori aderenti al marchio e operanti con alveari stanziali o nomadi all’interno di una stessa Regione geograficamente e amministrativamente definita.
Caratteristiche del miele: botaniche, chimico-fisiche, organolettiche.
Il miele deve essere conforme ai valori stabiliti nella legge dello Stato Italiano n° 753 del 12 Novembre 1982 e successive modificazioni; tuttavia gli aderenti al marchi collettivo, ai fini di una più precisa caratterizzazione che ne esalti l’alta qualità naturale, la genuinità, la freschezza, la salubrità dovranno attenersi alle seguenti ulteriori restrizioni:
Il miele deve essere confezionato attenendosi alle disposizioni previste dallo Stato Italiano nella legge n° 753 del 12 ottobre 1982 e successive modificazioni.
Come contenitori debbono essere usati vasi in vetro bianco trasparente; la chiusura deve essere effettuata con capsule metalliche ad avvitamento o con diversa personalizzazione autorizzata dalla Commissione del Marchio.
I vasi debbono essere sterili e di primo utilizzo (non riciclati) e dovranno avere l’idoneità per alimenti.
Nel confezionamento è vietato utilizzare qualsiasi sostanza conservante.
Esso dovrà avvenire, di regola (tranne eccezioni autorizzate dalla Commissione del Marchio), finché il miele è allo stato liquido (di stagione).
Prodotto finale “REALMIELE”
Il miele con il marchio di cui all’articolo 1 deve essere prodotto, confezionato, controllato, commercializzato secondo le regole previste dal presente disciplinare collettivo di produzione e tutela, senza eccezioni di sorta. Il tempo di conservazione del miele da indicare sulle etichette è di 18 mesi dalla data di confezionamento, al fine di garantire sul mercato un prodotto continuamente fresco e integrale.
Tipologie di miele.
Il miele italiano caratteristico e tradizionale è il “MILLEFIORI”, vuoi per i pascoli così variegati bottinati dalle api nelle diverse regioni a clima cos’ differenziato; vuoi per l’avvicendarsi delle fioriture dalla primavera all’estate; vuoi per la contemporanea estrazione di miele da diversi apiari dislocati nelle zone più produttive e incontaminate dei territori regionali.
Sarà compito della Commissione del Marchio, su iniziativa degli aderenti, attivare le necessarie procedure per la sua eventuale tipizzazione su scala regionale o nazionale.
Ma gli apicoltori europei, e in particolare italiani, riescono a selezionare anche altri tipi di miele di grande pregio, in luoghi estensivamente ricchi di essenze particolari, come l’ACACIA, il TIGLIO, il CASTAGNO, il GIRASOLE, ecc., per non parlare del miele di bosco o MELATA. In futuro, la Commissione del Marchio dovrà provvedere, valorizzando l’impegno degli aderenti, a riconoscere questi mieli, raccolti con specifica attenzione e cura in zone particolarmente vocate del multiforme territorio europeo, promovendone specifica tipizzazione.
Altri prodotti dell’alveare.
Le regole stabilite per il miele si applicano, in quanto applicabili, anche agli altri prodotti dell’alveare. Per ciascuno degli altri prodotti, nello specifico è previsto:
Pappa reale: è consentito l’utilizzo di celle reali artificiali che le api ricoprono di cera e propoli, purché immesse nell’alveare destinato alla produzione tre giorni prima del processo produttivo; è consentita l’estrazione manuale, mediante apposito cucchiaino in acciaio inox, o per aspirazione, mediante apposita pompa. Il confezionamento deve avvenire in vasetti di vetro scuro o negli stessi cupolini reali staccati dai portastecche e opportunamente chiusi; ma in questo ultimo caso la base della cella reale deve essere esclusivamente di cera; una volta confezionata, la pappa reale va conservata la buio a una temperatura da 0 a 4 °C, con scadenza massima di 12 mesi se in vetro, di 3 mesi se in cupolino.
Polline: non può essere raccolto prima del 15 maggio in zone dove esistono colture industriali di cavolfiore da seme o colza nel raggio di 3 km dall’alveare destinato alla produzione; può essere essiccato naturalmente all’ombra o in apposito essiccatoio a una temperatura inferiore ai 40 °C. deve essere conservato in vasi di vetro a chiusura ermetica con atmosfera secca, al fresco e al buio, con scadenza 18 mesi, sono esclusi, per la conservazione, tetracloruro di carbonio o altri conservanti.
Propoli: può essere raccolta per raschiamento dalle arnie e dai telaini o tramite apposite griglie metalliche tra il soffitto e l’arnia; va conservata al fresco e la buio in recipienti di vetro, in pellicola o in stagnola; l’eventuale presentazione in soluzione alcolica dovrà avvenire in vasetto di vetro scuro dotato di contagocce con un tempo di conservazione di 24 mesi a temperatura ambiente e comunque non inferiore ai 12 °C.
Controlli.
Il miele e gli altri prodotti dell’alveare contrassegnati dal marchio di cui all’articolo 1 sono garantiti dall’apposita Commissione – la Commissione del Marchio – nominata dal massimo organo dell’Associazione titolare del Marchio, la quale può effettuare sopralluoghi, verifiche, analisi ogni qual volta lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il più alto livello qualitativo dei prodotti dell’alveare offerti al consumo. Verranno effettuate quindi, a giudizio della Commissione del Marchio, su campioni di prodotto di ciascuno degli aderenti, a sue spese, analisi chimico-fisiche per il controllo del rispetto dei principali parametri previsti dalla legge dello Stato Italiano n° 753/82 secondo i criteri stabiliti dal D. M. del 20 luglio 1984 “metodi ufficiali di analisi per il controllo delle caratteristiche della composizione del miele”, e successive modificazioni, con particolare riferimento, per quanto riguarda il miele, alla valutazione dell’indice diastasico (valore enzimatico), quale importante parametro di caratterizzazione e di qualità del miele, dell’HMF e dell’umidità.
Possono inoltre essere effettuati i seguenti controlli ad opera della Commissione incaricata:
Tali controlli possono essere ripetuti in qualunque momento prima e dopo il conferimento al mercato, senza preavviso.
Regolamento per l’uso del marchio.
Gli apicoltori o loro associazioni e cooperative che intendono richiedere l’uso del marchio collettivo “realmiele” possono presentare domanda alla COAM, entro il 31 marzo dell’anno di primo utilizzo, specificando:
La Commissione del Marchio, esaminate le domande, esprime il suo parere sulla idoneità all’ammissione. In caso di parere negativo, ne darà immediata comunicazione al richiedente, il quale potrà, entro 10 giorni dal ricevimento, inviare l’eventuale contestazione alla medesima Commissione.
Revoca dell’uso del marchio.
Nell’eventualità che la Commissione del Marchio riscontri delle inadempienze alle norme previste dal presente disciplinare, invita il produttore aderente a mettersi in regola entro un congruo tempo; se l’inosservanza riguarda il prodotto o il produttore non si adegua nei tempi stabiliti dalla Commissione, questa procede alla richiesta all’organizzazione titolare di revoca dell’uso del marchio per l’inadempiente, il quale può presentare ricorso scritto alla stessa commissione entro 30 giorni dalla decisione di revoca. Se la pronuncia non avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, il ricorso è da ritenersi accolto. L’apicoltore cui è revocato l’uso del marchio non potrà farne nuova richiesta prima di 5 anni dalla revoca.
Ove per l’inosservanza del presente disciplinare, siano riscontrati dei danni all’immagine del marchio, la Direzione della cooperativa titolare del marchio procederà all’esclusione dell’inadempiente dalla organizzazione stessa e gli muoverà comunque azione legale per il risarcimento. La sua riammissione non potrà avvenire prima di 5 anni dall’esclusione, previo accertamento e sperimentazione per almeno 2 anni della effettiva osservanza del presente disciplinare.
Commercializzazione.
Gli apicoltori, loro associazioni o cooperative aderenti al marchio e che costituiranno l’Associazione dei Produttori titolare del marchio stesso, per il miele e gli altri prodotti dell’alveare dotati del marchio di cui all’articolo 1, devono rispettare i prezzi minimi indicati dalla stessa organizzazione titolare (non si può commercializzare a prezzi inferiori a quelli che annualmente saranno indicati per l’ingrosso e per il dettaglio).

